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Una risposta a “About

  1. Sono un avvocato milanese. Un assolutamente illegittimo vizio dei comuni italiani a danno di noi cittadini, è stato quello di tappezzare le strade di aree di parcheggio a pagamento.
    Ho studiato la cosa, e Vi informo che i comuni così facendo pongono in essere DUE TENTATIVI DI TRUFFA AGGRAVATA PROCEDIBILE D’UFFICIO (art. 640, comma 2, n. 2) del Codice Penale) due tentativi di truffa aggravata procedebile d’ufficio:
    1) la PRIMA è la illegittima collocazione dell’area di parcheggio sulla strada (il parcheggio non fa parte della strada, E’ UNA PERTINENZA DI SERVIZIO E NON DI ESERCIZIO – vedansi commi 3 e 4 dell’art. 24 C.d.S.);
    2) la SECONDA (SEMPRE PRESENTENEL CASO IN CUI L’IMPORTO ESATTO DAL COMUNE NON SIA QUELLO DI CUI AL COMMA 15 DELL’ART. 7 del C.d.S. = € 25,00).
    La sanzione corretta è di € 25 (art. 7, comma 15 – e non i 41 euri previsti dal comma 8 dell’art. 157 C.d.S.). Il secondo incìso del comma 6 dell’art. 157, cui loro si aggrappano per giustificare la sanzione di € 41,00, IN REALTA’ NON E’ ALTRO CHE L’INTRODUZIONE DI UNA PRESUNZIONE JURIS ET DE JURE (presunzione assoluta) da parte del legislatore, il cui significato è il seguente: “guarda caro automobilista che, prima di scendere dalla vettura mi devi indicare l’orario iniziale della sosta; sappi che, qualora non lo dovessi fare, SEI SANZIONABILE”.
    Del resto il primo inciso del 6° comma dell’art. 157, introduce l’istituto della c.d. “zona a disco orario”. In questo caso per la rilevazione della violazione – in assenza di quella presunzione assoluta – non bastano pochi istanti, ma occorrerèbbe sapere il momento in cui quella sosta è iniziata. Ergo, Il vigile/ausiliario dovrèbbe fare due verifiche, con la prima registrerèbbe l’orario iniziale della sosta (che raramente coinciderà con quello reale), solo con la seconda, potrà appurare la violazione del tempo massimo di sosta consentito.
    Un appunto: nel caso delle aree di parcheggio a pagamento, diversamente che nella zona a disco orario, non c’è nessuna limitazione temporale. BASTA CHE PAGHI.
    Ho fatto decine di ricorsi. Attualmente sono arrivato a stendere un ricorso di 140 pagine.
    Il comportamento dei Giudici di Pace, è di una stupidità assoluta:
    1) da un lato cercano in tutti i modi di dar ragione al comune (arrivando a scrivere sentenze TOTALMENTE PRIVE DI MOTIVAZIONI);
    COSI’ FACENDO I COMUNI NE APPROFITTANO E SI COMPORTANO IN MODO SEMPRE PIU’ DISONESTO.
    2) Dall’altro, si lamentano perché le cause di cui si devono occupare sono tante. (N.B. I DUE TERZI DELLE CAUSE RIGUARDANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE).

    DI FRONTE A SANZIONI ILLEGITTIME COME QUELLE DI CUI SOPRA, UNA COSA DA FARE ASSOLUTAMENTE E’ QUERELARE IL COMUNE (Guardia di Finanza – Procura della repubblica).
    Spero che queste informazioni VI aiutino ad ottenere un po’ di giustizia.
    Cordiali saluti.
    Truccazzano, Avv. Massimo Pessina

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